Immagine di Marina Terlizzi
Marina Terlizzi

Avvocato matrimonialista e criminologa

1200x500_Marina_Femminicidio
CONDIVIDI
CONDIVIDI
Perché NO al reato contro il FEMMINICIDIO

Perché l’introduzione del reato di femminicidio desta dubbi

Chi scrive si muove da anni attivamente in favore della tutela delle vittime di violenza e delle donne vittime di violenza, La Voce per Eco ha, tra i suoi scopi, anche questa specifica tutela, eppure la nuova norma non mi convince.

Spiego il perché.

Anzitutto devo ricordare che si parla del nuovo articolo 577-bis del Codice Penale come di seguito declinato: «Articolo 577-bis. – (Femminicidio) – Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577» questo il testo del disegno di legge di iniziativa governativa recante “Introduzione del delitto di femminicidio”.

Il codice penale, tuttavia, laddove disciplina il reato di omicidio prevede anche una serie di circostanze aggravanti tali per cui, l’ipotesi ricompresa nella nuova norma, già poteva implicare l’ergastolo. Richiamo per una migliore comprensione la norma di cui parlo. “Art. 577 c.p. Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso:

  • contro l’ascendente o il discendente [540 75] anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
  • persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva(1);
  • col mezzo di sostanze venefiche(2), ovvero con un altro mezzo insidioso(3);
  • con premeditazione(4);
    col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61.

Rammento che l’aggravante n. 1 è “l’aver agito per motivi abietti o futili” tra i quali certamente può rientrare l’aver agito perché la vittima apparteneva al genere femminile.

Ebbene è chiaro che il nostro codice già conteneva tutti gli elementi per condannare con la pena dell’ergastolo chi uccide una donna “in quanto donna”. Probabilmente la nuova fattispecie potrebbe coprire qualche residua ipotesi quale, esemplificativamente,  l’omicidio del “folle” intenzionato a uccidere una creatura solo perché legata al genere femminile, vuoti di tutela che verosimilmente sarebbero stato colmati, semplicemente, introducendo una aggravante in caso di omicidio per “motivi legati al genere” aggravante che avrebbe esteso in modo equo la tutela sia a uomini che donne divenuti vittime per la loro appartenenza ad una genere .

Invece ci ritroviamo tra le mani una legge che, se per un verso privilegia un genere a scapito di un altro, elemento questo stesso non condivisibile, lascia nella bocca l’amaro sapore di dover appartenere ancora e chissà per quanto a un genere diverso… che implichi una tutela diversa.

Nessuna delle donne a fianco alla quali ho – sino a oggi – combattuto mi ha mai chiesto di essere tutelata perché diversa… ma perché uguale.

Non posso, poi, non evidenziare che una tale norma sarebbe, forse, stata condivisibile se volta a combattere un fenomeno emergenziale. I dati ci dicono, però, che il fenomeno del femminicidio è tutt’altro che emergenziale, esso è strutturale nella nostra società e rendere la donna un genere diverso, per legge, credo strutturi ancor di più una differenza che, invece, sarebbe stata da abbattere.

ARTICOLI RECENTI

Torna in alto