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Marina Terlizzi
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Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Un recente riforma legislativa ha introdotto lo strumento degli ordini di protezione, tutela attivabile anche in sede civile.

La disciplina in commento è stata, infatti,  inserita dalla legge n.154 del 2001, introduttiva di misure specifiche contro la violenza nelle relazioni familiari.

Mi interessa qui illustrare, in modo particolare,  lo strumento degli ordini di protezione,  attivabile in sede civile,  poiché  – in tale ambito – è poco praticato laddove l’ho trovato, invece, strumento abbastanza veloce ed efficace.

Rammento che esso è inserito all’interno del I libro del codice civile, sotto il nuovo titolo IX bis così specificamente rubricato “Ordini di protezione contro gli abusi familiari”: gli articoli introdotti dalla normativa del 2001 sono connessi alla previsione di una specifica disposizione, l’art. 736 bis, c.p.c., contenente la  disciplina procedurale di riferimento.

Cosa prevede, dunque, la normativa in commento?

La disciplina prevede che:  quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, può:

  • ordinare al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole;
  • ordinare al coniuge o al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine,
  • ordinare al coniuge o al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
  • Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;
  • Il giudice può disporre  il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati,

L’istanza per ottenere la descritta tutela si propone anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante

E il codice prevede che, nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine di protezione

Ritengo importante questo strumento anche perché, nella mia particolare esperienza,  ho potuto verificare che, spesso, le vittime di violenza hanno paura di ricercare la giusta protezione e prospettare loro denunce penali appare,  alle volte,  come aprire un vaso di pandora dal quale non sanno cosa uscirà , il medesimo strumento, azionato in sede civile e mirato ad ottenere l’allontanamento del partner molesto,  può essere  visto  come strumento più duttile e  meno “spaventoso”.

 

 

IL RISVOLTO GIURIDICO DELLA VIOLENZA PSICOLOGICA

 

Ovvero tutto ciò che il narcisista non può farvi …

almeno che voi non lo vogliate.

Si discute tanto del tema della violenza psicologica attuata dai manipolatori e dei gravi danni che questo tipo di aggressioni possono causare alle loro vittime.

Mi piacerebbe impostare, oggi, l’argomento in modo diverso: speranzoso e leggero, voglio raccontare quello che questi violenti e violentatori non possono farci, a meno che noi non lo vogliamo.

Perché dico questo? Perché la violenza alle volte è compagna dell’ignoranza. Parlo di ignoranza senza voler dare alcun giudizio negativo, voglio solo ricordare che si rimane vittime anche perché, spesso, non si conoscono i propri diritti, si ha paura di chiedere e si dà per scontato il potere di queste personalità che, molto spesso, giocano proprio su questo. Come in un perverso gioco di ombre i manipolatori proiettano il loro strapotere sul muro della nostra buona fede.

Vi racconterò, allora, le inaccettabili convinzioni che, spesso, le mie clienti mi hanno riferito e che aumentano – esponenzialmente – le loro paure nel lasciare il marito/compagno abusante/narcisista.

Parto da qui per ricostruire una specie di decalogo dei diritti “al contrario”!.

  1. Non mi separo/non mi allontano perché mio marito mi toglierà i figli.

Falso.

Per quanto potente e deleterio sia il padre dei vostri figli, per quanto minacci di farvi fare la figura della cattiva madre per toglierveli dovete sapere che i Giudici non si bevono tutto quello che viene loro offerto. Anzi. In caso di forte contrasto per l’affidamento dei figli si apre una procedura giudiziale. In questi casi i Giudici, per valutare il regime migliore di affido, e comprendere le qualità soggettive dei genitori (in pratica per valutare chi sia il genitore più adeguato) si affidano alla consulenza psicologica: la famosa CTU (acronimo che sta per Consulenza Tecnica di Ufficio).

I CTU sono dei tecnici, nel caso in esame psicologi – psichiatri, che sottopongono la coppia a esami psicologici, test e colloqui e vi assicuro che la personalità narcisistica può nascondere con difficoltà il proprio carattere.

  1. Non mi separo/non mi allontano perché ho tradito mio marito e quindi … mi toglieranno i figli.

Falso.

L’eventuale tradimento, in caso di coppie sposate, incide – eventualmente – solo per l’ottenimento della separazione con addebito. Ma l’addebito ha conseguenze solo di carattere economico. L’eventuale tradimento non ha, invece, nessuna conseguenza immediata e diretta sulla valutazione della figura genitoriale materna o paterna la quale si basa sulla valutazione della idoneità del genitore verso i figli.

  1. Non mi separo /allontano perché la casa è di mio marito e io non saprei dove andare.

Falso.

Sia in caso di coppie sposate, sia in caso di convivenze di fatto, la casa familiare viene assegnata tenendo in considerazione l’interesse prevalente dei minori a non modificare le loro abitudini e a rimanere nell’immobile insieme al genitore con il quale sono prevalentemente collocati, indipendentemente dalla proprietà dell’immobile.

Cambia il discorso in caso di assenza di figli (o se i figli sono già grandi e autonomi).

  1. Non mi separo/allontano perché altrimenti arrivano gli assistenti sociali.

Falso.

Gli Assistenti Sociali non intervengono per il semplice motivo che vi sia una separazione giudiziale o un procedimento per la regolamentazione del diritto di visita o per il mantenimento, per quanto burrascosi possano essere. Intervengono solo in casi vi siano seri rischi per i minori e per il loro equilibrio psico –fisico (Esemplificativamente: nei casi in cui si riscontrino elementi di violenza sui minori, di stato di abbandono o di grave incuria). Nei restanti casi gli assistenti non vengono convocati. E, se chiamati da una delle parti “per dispetto” o offrendo comunicazioni false ? Bene, il loro eventuale intervento esaminerà gli effettivi equilibri della coppia e non si limiterà certo ad assecondare passivamente quello che è stato loro raccontato.

  1. Se arrivano gli Assistenti Sociali mi portano via i bambini.

Falso

Se i minori non sono a rischio non vi è nessun pericolo di allontanamento degli stessi. Ricordiamo sempre, poi, che nessun allontanamento può essere effettuato per iniziativa degli Assistenti Sociali che agiscono solo in esecuzione di un provvedimento giudiziale. Quindi ci sarà sempre un Tribunale che valuterà i diritti di minori e dei genitori prima di promuovere azioni di qualsiasi genere.

  1. Non mi allontano perché non sono sposata e non ho diritti.

Falso

Con riguardo alle coppie non sposate con figli vi sono gli stessi diritti di mantenimento per i minori e di assegnazione della casa familiare, in presenza di figli, che valgono per le coppie sposate.

  1. Non denuncio le violenze perché, comunque, sono io che me ne dovrei andare di casa.

Falso

La legge oggi offre diverse tutele: gli obblighi di protezione (che si possono attivare anche con un giudizio civile) e la misura penale dell’allontanamento dalla casa coniugale: sarà il partner violento, quindi, a doversi allontanarsi da voi e dai luoghi che frequentate casa/lavoro/scuola etc.

Non solo.

Qualora il compagno/marito abusante sia l’unica fonte di reddito della famiglia, contestualmente all’obbligo di allontanarsi può nascere anche l’obbligo di mantenere economicamente la famiglia.

  1. Non posso denunciare la violenza perché non ho testimoni.

Falso .

Questo tipo di reati – commessi all’interno delle mura domestiche – avvengono spesso in mancanza di testimoni. In queste ipotesi il Giudice può condannare analizzando la credibilità della denunziante e la coerenza delle sue dichiarazioni.

  1. Non posso denunciare la violenza perché è solo psicologica.

Falso

Ci sono aperture alla tutela della violenza anche se solo di carattere psicologico, ove avvengano in un circuito familiare

  1. Non posso denunciare perché non ho i soldi per l’avvocato.

Falso

In presenza di alcuni reati tra i quali anche i maltrattamenti in famiglia e lo stalking si ha diritto ad accedere al gratuito patrocinio – indipendentemente dal proprio reddito – con spese del legale a carico dello Stato.

Insomma, coraggio!

I narcisisti possono manipolarci in tanti modi, la loro arte è certo raffinata però, rendiamogli la vita difficile! Iniziamo a conoscere i nostri diritti e a smascherare, quindi, le loro bugie: loro saranno più deboli e noi un po’ più forti.

Liberarsi è un lungo cammino ma, come diceva Lao Tse, un lungo viaggio inizia con un primo passo e il primo passo può essere la consapevolezza dei nostri diritti!

Marina Terlizzi

 

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