Si sente sempre più frequentemente parlare bullismo e, in particolare, il cyberbullismo.
Entrambi sono fenomeni preoccupanti, con gravi ripercussioni sulle vittime, specialmente tra i minori. Il legislatore italiano, consapevole della necessità di contrastare queste condotte, ha introdotto specifiche normative e meccanismi di tutela.
In modo molto sintetico appare quindi necessario ricordare cosa dice la nostra legge al proposito e quali sono i reati che possono configurarsi.
Il bullismo, inteso come un insieme di comportamenti aggressivi e ripetuti, fisici o psicologici, messi in atto da una persona o un gruppo nei confronti di una vittima, non è definito come un reato specifico nel Codice Penale italiano. Tuttavia, le singole condotte che lo costituiscono possono rientrare in diverse fattispecie di reato già previste.
Tra le più comuni, troviamo:
- Percosse (Art. 581 c.p.) e Lesioni personali (Art. 582 c.p.): se il bullismo include violenza fisica.
- Minaccia (Art. 612 c.p.): in caso di preannuncio di un male ingiusto.
- Ingiuria (Art. 594 c.p.) e Diffamazione (Art. 595 c.p.): qualora siano presenti offese all’onore o alla reputazione (l’ingiuria è stata depenalizzata ma resta un illecito civile).
- Molestie o disturbo alle persone (Art. 660 c.p.): se i comportamenti sono idonei a recare disturbo o molestia.
- Violenza privata (Art. 610 c.p.): quando si costringe qualcuno a fare, tollerare o omettere qualcosa.
- Stalking (Atti persecutori – Art. 612-bis c.p.): se le condotte del c.d. “bullo” assumono carattere persecutorio, causando un grave e perdurante stato di ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o costringendo la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. Questa è una delle fattispecie più gravi e applicabili in contesti di bullismo reiterato.
Oltre alle conseguenze penali per i responsabili (e, in caso di minori, anche per i genitori o tutori per culpa in vigilando), le vittime possono richiedere il risarcimento dei danni in sede civile, inclusi i danni patrimoniali, non patrimoniali (danno morale) e il danno esistenziale.
Il Cyberbullismo: Una Legge Specifica
Il cyberbullismo, data la sua specificità legata all’utilizzo degli strumenti telematici, che lo rendono forse, per alcuni versi ancora più pericoloso, poiché maggiorente diffusivo e meno controllabile ha ricevuto una legislazione dedicata in Italia con la Legge n. 71 del 29 maggio 2017, intitolata “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Questa legge è stata un passo fondamentale per affrontare un fenomeno che si diffonde con la velocità del web, amplificando gli effetti delle condotte illecite.
La Legge 71/2017 fornisce per la prima volta una definizione legale di cyberbullismo, intendendo “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui intento deliberato, esclusivo o prevalente sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo“.
Questa definizione, ampia e dettagliata, ricomprende una vasta gamma di comportamenti che, sebbene non sempre costituiscano di per sé un reato (ad esempio, le semplici “pressioni” o “molestie” non gravi), sono riconosciuti come problematici nell’ambito del cyberbullismo.
Ma quali sono le tutele che offre l’ordinamento?
Eccole indicate di seguito.
Meccanismi di Tutela e Prevenzione Previsti dalla Legge 71/2017:
- Richiesta di oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti: La legge attribuisce al minore ultraquattordicenne (o, per i minori di 14 anni, ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale) il diritto di chiedere al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti che costituiscono cyberbullismo. Se la richiesta non viene soddisfatta entro 48 ore, o se non è possibile identificare il gestore, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che agirà entro 48 ore.
- Ammonimento del Questore: In caso di atti di cyberbullismo (che non costituiscano già reato per i quali è prevista querela o denuncia), il Questore può ammonire il minore responsabile, convocandolo insieme ad almeno un genitore o un soggetto esercente la responsabilità genitoriale. Questa misura ha un carattere preventivo e rieducativo.
- Ruolo della scuola: La legge enfatizza il ruolo attivo delle istituzioni scolastiche nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo. Ogni scuola deve individuare un docente referente per il contrasto al cyberbullismo, che ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, oltre a intervenire in caso di episodi. La scuola è tenuta a informare le famiglie e, nei casi più gravi, le autorità competenti.
- Assenza di misure penali specifiche: È importante notare che la Legge 71/2017 non introduce nuove fattispecie di reato legate al cyberbullismo. Le condotte che rientrano nella definizione di cyberbullismo continuano a essere sanzionate secondo le previsioni del Codice Penale (es. diffamazione, minaccia, stalking telematico, trattamento illecito di dati personali, etc.). L’obiettivo primario della legge è preventivo e di tutela immediata della vittima, facilitando la rimozione dei contenuti dannosi e attivando percorsi educativi e di riabilitazione.
In conclusione possiamo dire che la legislazione italiana ha fatto passi importanti per affrontare il bullismo e, in particolare, il cyberbullismo, riconoscendo la specificità e la gravità di questi fenomeni nell’era digitale. La Legge 71/2017, pur non introducendo nuovi reati, ha fornito strumenti efficaci per la prevenzione, la rimozione dei contenuti dannosi e l’attivazione di percorsi di tutela, con un’attenzione particolare al ruolo della scuola e alle misure educative.
È fondamentale che cittadini, genitori, educatori e istituzioni siano consapevoli del quadro normativo esistente per poter agire prontamente e efficacemente nella prevenzione e nel contrasto di bullismo e cyberbullismo, garantendo un ambiente sicuro e rispettoso per tutti, sia offline che online.
Riteniamo anche fondamentale che vi sia una cultura diffusa su quanto possano ferire non solo le condotte fisiche ma anche le parole, le umiliazioni e le condotte di vessazione psicologica contro le quali la nostra associazione si batte da quando è nata.
Marina Terlizzi


